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ATHLETIC BORDIGHERA CLUB
Associazione Sportiva Dilettantistica
STATUTO SOCIALE
adeguamento all’art. 90 L.289/02 e succ.ve modificazioni
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita un’Associazione Sportiva dilettantistica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata “Athetic Bordighera Club (ABC) Associazione Sportiva Dilettantistica”, fondata il 16.3.1971.
L’Associazione ha sede legale in Bordighera (IM) in via Pelloux presso la palestra “C. Conrieri”.
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’Assemblea straordinaria dei Soci.
ARTICOLO 2 – SCOPO
1.L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2.Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH ) se da questo delegata, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina della pallamano (handball), dell’atletica leggera e di altre discipline sportive, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata, impegnandosi, a tutela della salute degli Atleti, alla repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportivo-agonistiche.
3.Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale, delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4.Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
5.L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l’Associazione stessa delibera di aderire.
6.L’Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso Ente, dalla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), e comunque dalla Federazione o dall’Ente di Promozione cui l’Associazione intende aderire.
7.L’Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
8.Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), e comunque della Federazione o Ente di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.
9.L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e Tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
ARTICOLO 3 – DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall’art. 29 del presente statuto.
ARTICOLO 4 – AMMISSIONE DEI SOCI
1.Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2.Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), o di qualunque delle F.S.N. o degli E.P.S. a cui l’Associazione è affiliata e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3.Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.
4.In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
5.L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio.
6.L’Associazione s’impegna a tesserare alla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), o ad altra Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) o Ente di Promozione Sportiva (E.P.S.) per le relative discipline di appartenenza tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti.
ARTICOLO 5 - SOCI E LORO CATEGORIE
I Soci si distinguono in:
a) Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all’Associazione;
b) Soci Atleti: sono i Soci che svolgono attività agonistica e sportiva;
c) Soci Benemeriti: sono scelti fra coloro che abbiano effettivamente contribuito allo sviluppo del Sodalizio o che concorrano a potenziare in misura sensibile la sua organizzazione; sono nominati dal Consiglio Direttivo;
d) Soci Sostenitori sono i Soci che, di età superiore ai 18 anni, verseranno la quota annuale stabilità dal Consiglio Direttivo;
e) Soci Ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra .
La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti.
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
Il numero degli Associati è illimitato.
ARTICOLO 6 - DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno eguali diritti e possono:
1. frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione;
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione e da altri Enti sotto i colori dell’Associazione;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di Socio;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 13 del presente Statuto;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale.
Tutti i Soci maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
ARTICOLO 7 – DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno il dovere di:
1. osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva;
2. mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;
3. versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
4. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
ARTICOLO 8 - DECADENZA DEI SOCI
I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:
1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre tre (3) mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa,
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 29 del presente Statuto;
5. decesso.
Al Socio dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto 3 assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
ARTICOLO 9 - QUOTE SOCIALI
Tipi di quote:
1. Quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei Soci o dei servizi da loro utilizzati.
2. Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.
ARTICOLO 10 - SANZIONI PER I SOCI
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:
a) avvertimento;
b) ammonizione;
c) diffida;
d) ammenda;
e) sospensione a tempo illimitato;
f) radiazione.
Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto.
ARTICOLO 11 - ORGANI
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Essa è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.
L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 13 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli Associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due Associati.
ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del Presidente almeno sette (7) giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l’attività sportiva almeno dieci (10) giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo ed l’ora della seconda convocazione.
L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo e comunque entro il mese di luglio per:
- discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- l’elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 12.
ARTICOLO 15 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE
- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 1/3 degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del Presidente almeno dieci (10) giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l’attività sportiva almeno quindici (15) giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
ARTICOLO 17 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali hanno la durata di due anni.
Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi della Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai Soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni Socio potrà esprimere al massimo un numero di tre (3) preferenze, saranno designati, i primi della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per un biennio purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
- Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.
ARTICOLO 18 – ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative e che:
a) non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
c) non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
ARTICOLO 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da sette (7) a dieci (10) componenti, determinato dall’Assemblea dei Soci ed eletti dall’Assemblea stessa.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario/Tesoriere;
- il Direttore sportivo (figura facoltativa di durata annuale).
Il Consiglio Direttivo rimane in carica due (2) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea dei Soci, in caso di parità vale il primo sorteggiato.
Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando:
a) l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
b) qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
In questi casi l'ordinaria amministrazione fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
ARTICOLO 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione annuale dell’Assemblea ordinaria dei Soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
b) redigere una relazione tecnico-sportiva dell’anno precedente da sottoporre all’Assemblea stessa;
c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
e) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
f) adottare provvedimenti sanzionatori verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
h) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
i) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
j) applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
k) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell’Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’Assemblea sociale;
l) stabilire l’importo delle quote sociali e i termini di pagamento;
m) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
n) stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell’Associazione.
ARTICOLO 22 - IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell’Associazione nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:
a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
c) firma gli atti e ne delega la firma;
d) convoca l'Assemblea sociale.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.
ARTICOLO 23 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
ARTICOLO 24 - IL SEGRETARIO/TESORIERE E IL DIRETTORE SPORTIVO
Il Segretario/Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’Associazione e si fa carico della tenuta
dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Il Segretario/Tesoriere può essere nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso.
La carica può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice Presidente.
Il Direttore Sportivo , se nominato, ha il compito di organizzare, previo l’assenso preventivo del Presidente ed unitamente ai membri del Consiglio stesso, tutte le manifestazioni sportive, individuare l’attività sportiva annuale dell’Associazione senza interferire con l’attività degli allenatori e quindi redigere la relazione tecnico-sportiva dell’anno precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e comunque entro il mese di luglio, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, oltre ad una relazione Tecnico-Sportiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 26 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell' Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, dai privati o da Enti;
Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
c) dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai Soci di materiale e abbigliamento sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.
ARTICOLO 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH e comunque dalla F.S.N. o E.P.S. per le discipline di appartenenza.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Sanremo (IM).
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Bordighera (IM) e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH e comunque dalla F.S.N. o dall’E.P.S. per le relative discipline di appartenenza di cui alla prima parte del presente articolo.
ARTICOLO 28 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE
Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 29 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i 3/4 dei voti favorevoli dei Soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 13 di questo Statuto.
Non è ammesso il voto per delega.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 30 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH e comunque della F.S.N. o E.P.S. per le relative discipline di appartenenza e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva alle quali l’Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale dei Soci del 1° settembre 2006 e successivamente ratificato ed approvato dall’Assemblea generale convocata i n seduta straordinaria il 4 marzo 2012
Firma
Segretario dell’Assemblea
Firma
Presidente dell’Assemblea
Massimo SCARFO’ Donatella ALBANO